Dal 29 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, N. 73 sull’efficienza energetica

Argomenti in primo piano:

  1. LE FIGURE PROFESSIONALI
  2. GRANDE IMPRESA
  3. OBIETTIVO NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI CONSEGUIMENTO
  4. L'ARTICOLO 8 E LE NOVITÀ SU DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Il provvedimento attua la direttiva Ue 2018/2002 – che a sua volta modifica la direttiva 2012/27/Ue – sull’efficienza energetica. Le misure prese in esame contribuiscono “all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica tra le priorità strategiche”. Il provvedimento modifica il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102.

LE FIGURE PROFESSIONALI

La preesistente definizione di esperto il Gestione dell’energia (EGE) viene sostituita con la presente: “persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247”.

Il ruolo dell’auditor energetico coincide con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche.
Con tale passaggio si supera il dualismo tra EGE e Auditor Energetico, almeno per quanto attiene la esecuzione delle diagnosi energetiche obbligatorie di cui al decreto.

GRANDE IMPRESA

La grande impresa viene definita come ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziare sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Tale definizione dovrà essere presa a riferimento per quanto attiene la verifica della applicabilità dell’obbligo di diagnosi energetica previsto per tale soggetto giuridico.

OBIETTIVO NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI CONSEGUIMENTO

L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico in cui concorrono le misure del presente decreto consiste:

  • Nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
  • Nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato dalla commissione europea con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
    Il periodo per l’ottenimento dell’obiettivo di risparmio energetico è stato esteso ed è compreso tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e periodi successivi.

L'ARTICOLO 8 E LE NOVITÀ SU DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

L’obbligo di periodicità dei quattro anni rimane, così come vien confermato che non si applica a tutte le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2.

La principale novità riguarda le imprese a forte consumo di energia. Il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce infatti che le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del DM 21 dicembre 2017 sono tenute a dare attuazione ad almeno 1 intervento di efficientamento energetico tra quelli definiti in diagnosi o ad adottare, alternativamente, un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, ciò nell’intervallo di tempo tra una diagnosi e la successiva.

Di fatto le imprese a forte consumo di energia dovranno entro il 2023 dotarsi di un SGE conforme alla norma ISO 50001 per soddisfare l’obbligo, a meno che non siano nelle condizioni di realizzare un intervento.

Secondo il nuovo decreto, le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori ai 50 tep non sono soggette all’obbligo.

Una grande novità per le piccole e medie imprese è descritta al comma 10-bis dell’articolo 8. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica, entro dicembre 2021 e successivamente con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 5001.

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